Lo Statuto

Doveri e Diritti
DEI FRATELLI
Componenti la Congregazione 
di
San Michele Arcangelo
Esistente
in 
Sala Consilina

DOVERI
1. I Fratelli sono in obbligo d'intervenire alla Cappella della Congregazione sempre che vi si celebrano delle festività, specie quelle del nostro Santo Patrono.

2. Sono tenuti a recarsi nella Parrocchia di San Pietro Apostolo il Giovedì Santo, vestito con l'abito per comunicarsi, come si è praticato fin ora.

3. Hanno poi l'obbligo STRETTISSIMO di intervenire alla visita del Santo Sepolcro il Venerdì Santo, alla processione del Corpus Domini, a quella del nostro Santo Patrono; e, previa convocazione del Priore, a tutte le altre, che si sogliono fare per la città.

4. Nessun Fratello può indossare l'abito in chiesa o cappella senza l'autorizzazione del Priore.

5. Tutti i Fratelli hanno il dovere di assistere per giro alla SS. Quarantore nella propria Cappella; e nell'ultima sera dovranno intervenire tutti con l'abito e rispondere all'appello, che verrà chiamato dal segretario. 

6. Sono inoltre tenuti a recarsi in Cappella la prima e la seconda domenica del mese per sentirsi la 
S. Messa, che sarà celebrata dal direttore spirituale. 

7. Morendo qualche fratello, tutti indistintamente devono accompagnare il cadavere alla chiesa e al campo santo.

8. Tutti i Fratelli hanno l'obbligo di celebrare per otto giorni il Santo Rosario per l'anima del confratello trapassato.

9. Finalmente tutti i Fratelli devono astenersi dal venire a dispute tra di loro; la qual cosa è affatto sconvenevole tra persone, che devono considerarsi come formanti una stessa famiglia sola: e, quando fossero necessitati di farlo sono tenuti di presentarsi a un conciliatore che verrà scelto dal Priore.

DIRITTI
1. Ogni fratello che viene a morte, ha il diritto di avere la bara, la macchina e cento torce. Inoltre per tutto quel tempo che il cadavere rimane in casa, arderanno intorno ad esso dei lumi, che si daranno anche dalla congrega; la quale, oltre all'Uffizio, Come si è detto di sopra, deve far celebrare dodici messe piene in suffragio del defunto. 

2. Quei fratelli che sono infermi, e che non hanno dei mezzi per provvedere ai loro bisogni, hanno il dovere di essere soccorsi dalla congregazione nella migliore maniera che si può. 

3. Se viene a morte qualche fratello, e si sa che la famiglia non ha veramente dei mezzi per poter pagare i diritti della chiesa ove si celebra il funerale, questi saranno pagati dalla congrega, dietro ordine del Priore e di accordo coi rimanenti della banca e degli altri fratelli, se il defunto avrà adempito tutti i suoi doveri spirituali e temporali. 

4. Ciascun fratello può essere eletto Priore; colui però che per lo spazio di un anno non ha frequentato la congregazione, perde questo diritto. E qui torna opportuno ricordare a tutti che il priore non può durare in tale carica più di un anno virgola eccetto se i confratelli lo confermassero per il secondo. Si badi attentamente che quel Priore col quale termina la sua carica al fine dell'anno, non può essere messo nella Terna, che si fa per le elezioni del novello Priore, se non dopo due anni giusta l'articolo della regola. L'elezione del Priore deve farsi la prima o la seconda domenica di novembre. In quel giorno il priore che esce di carica, chiamerà a se i componenti della banca che va a cessare, con altri fratelli anziani, Ed insieme col padre direttore e col segretario, fatta la terna, si procederà alle elezioni in pubblica congrega. Anche il cassiere verrà chiamato a tale uffizio, per mezzo di voti, badandosi però di mettere nell'urna il nome di tre individui 

5. Tutti i fratelli potranno far rispettare ed esigere i loro diritti di cui parla la regola; il che però non si potrà fare da coloro che sono stati assenti per un anno e più della congrega, o non sono stati puntuali nei pagamenti. E poiché si è fin ora parlato di doveri e diritti, è qui al proposito il dire che essi sono uguali per tutti; e però nell'adempiere i primi e nel far valere i secondi, non va fatta distinzione di sorta tra Ricchi e Poveri, tra Nobili e plebei.

li, Sala Consilina 1 Gennaio 1885

Il Priore
Antonio Pernetti